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I RAEE sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che per il loro funzionamento dipendono dall’energia elettrica, sia come apparecchi alimentati, sia come apparecchi generatori di corrente o di energia. Tali rifiuti denominati semplicemente rifiuti elettronici, in lingua inglese waste of elettric and elettronic equipment (WEEE), sono rifiuti di tipo particolare se guasti, inutilizzati od obsoleti sono destinati all’abbandono. I principali problemi derivanti da questo tipo di rifiuto sono la presenza di sostanze considerate nocive per l’ambiente e la loro non biodegradabilità. La crescente diffusione di apparecchi elettronici, dovuti anche all’innesco della civiltà digitale hanno determinato negli ultimi lustri un sempre maggiore rischio di abbandono nell’ambiente o in discariche incrementando in questo modo il trattamento degli indifferenziati. Le conseguenze sono un inquinamento del suolo, dell’aria con ripercussione sulla salute umana e sull’ambiente. Questi prodotti vanno trattati correttamente e destinati al recupero differenziato dei materiali di cui sono composti, come il rame, ferro, acciaio alluminio, vetro, oro, argento, piombo, mercurio e altre sostanze nocive evitando così spreco di risorse che possono essere riutilizzate per costruire nuove apparecchiature oltre alla sostenibilità ambientale.
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La Direttiva del Parlamento Europeo n. 95 del 27 gennaio 2003 si poneva come obbiettivo di uniformare la legislazione comunitaria e in particolare di regolare e attivare restrizioni dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche con il fine di contribuire alla tutela della salute umana nonché al recupero e allo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La direttiva disponeva che per gli stati comunitari entro il 10 luglio 2006 le apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove immesse sul mercato, non contenessero piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o etere di difenile.
La stessa Direttiva dettava i principi secondo i quali gli stati membri della comunità dovevano incoraggiare la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, agevolando nella soppressione il recupero, il reimpiego e il riciclaggio dei RAEE, dei loro componenti e materiali.
La raccolta separata era la condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclaggio dei RAEE ed era necessaria per raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dell'ambiente nella Comunità. Per i consumatori era previsto che contribuissero attivamente al successo di questa raccolta, provvedendo a riconsegnare RAEE (gratuitamente). A tal fine veniva prevista l’istituzione di idonee strutture per la restituzione dei RAEE, compresi punti pubblici di raccolta, dove i nuclei domestici e non, potessero restituire almeno gratuitamente i loro rifiuti. Laddove il reimpiego non sia possibile per motivi di opportunità, tutti i RAEE raccolti separatamente dovevano essere inviati alla scomposizione differenziazione e recupero, permettendo in tal modo di raggiungere un elevato livello di avvio a recupero delle materie prime.
La presente direttiva si poneva come scopo anche quello di migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale dell’intero processo dove concorrevano tutti gli operatori presenti attivamente nel ciclo di vita delle AEE.
Fanno parte del campo di applicazione delle direttive sui RAEE tutti gli apparecchi alimentati con corrente alternata a 1.000 volt e a 1 500 per quelli alimentati con corrente continua, sia essi provenienti da contesti domestici che professionali.
Negli obiettivi essenziali del quadro normativo dei RAEE era condizione vincolante che i distributori si assumessero la responsabilità e gli oneri operativi affinché tali rifiuti potessero essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione di uno per uno, ovvero che i distributori si assumessero l’onere di assicurare il ritiro anche del uno contro zero, quindi devono estendere l’organizzazione dei centri di raccolta anche in funzione della sola recezione delle apparecchiature dismesse in forma ovviamente gratuita.
Il termine nel quale bisognava rendere esecutive le direttive cardine emesse nell’anno 2003, n. 95, 96 e 108, era stabilito nella data 13 agosto 2005, dove doveva essere previsto inoltre il finanziamento dei costi relativi all’ istituzione dei centri di raccolta, ivi compreso il trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE.
Il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 consiste nell’attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché al processo di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
Il suddetto decreto stabiliva misure e procedure finalizzate alla prevenzione in senso di riduzione della produzione di rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche denominati RAEE promuovendone il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero, in modo da ridurre la quantità delle apparecchiature da destinare allo smaltimento, migliorare sotto il profilo ambientale l’intervento dei soggetti che concorrono al ciclo di vita dei RAEE , con riduzione delle sostanze pericolose nelle nuove apparecchiature e il corretto trattamento da operare a riguardo le sostanze da smaltire. Il decreto di attuazione prevedeva inoltre la classificazione e l’individuazione dei soggetti coinvolti nel processo di gestione dei REE con determinazione delle responsabilità, nonché la progettazione dei prodotti al fine di consentire l’attuazione degli obbiettivi posti, divieto di riutilizzo di sostanze pericolose e determinazione del corretto trattamento con raccolta separata. Modalità di raccolta e di trattamento e recupero, che prevedevano l’obbligo del registro nazionale dei soggetti che concorrevano nel trattamento, mediante iscrizione all’apposito albo ambientale. Negli allegati al decreto vengono chiaramente individuate e classificate le apparecchiature, vengono stabiliti anche i requisiti tecnici degli impianti di trattamento e le modalità di gestione dei RAEE all’interno degli impianti stessi delle materie da sfruttare e quelle pericolose.
La legge 14 novembre 2024, n. 166, introduce importanti semplificazioni degli adempimenti legati alla raccolta dei rifiuti elettronici per gli operatori della distribuzione che commercializzano AEE, i centri di assistenza tecnica e gli installatori di AEE. Per operatori della distribuzione si intendono sia i soggetti con un punto di vendita fisico, sia coloro che effettuano vendite online. Con questa disposizione viene abilita la categoria 3bis dell’albo dei gestori ambientali e viene demandata la gestione della materia RAEE al Centro di Coordinamento RAEE che a sua volta ha elaborato e organizzato l’interpretazione applicativa della legge con strumenti propri di gestione.
Ultimo aggiornamento
04.11.2025